欧盟PGI/PDO制度与商标保护关系解析

Il sistema PGI/PDO dell'Unione Europea e la protezione dei marchi

Il rapporto tra PGI/PDO e i marchi commerciali

● Se un PGI/PDO è stato prima presentato e registrato, allora un marchio che possa violare tale PGI/PDO registrato non può essere registrato né utilizzato. Se è già stato registrato, dovrebbe essere dichiarato nullo.

● Tuttavia, se l’uso di un marchio potrebbe violare un PGI/PDO registrato, ma tale marchio è stato ottenuto in buona fede nell’UE prima della presentazione della domanda di registrazione del PGI/PDO, o ha acquisito notorietà tramite l’uso, esso può continuare ad essere utilizzato.


Situazione generale dei PGI/PDO nell’Unione Europea

PGI (Indicazione Geografica Protetta) PDO (Denominazione di Origine Protetta)
Autorità di registrazione Commissione Europea Commissione Europea
Autorità di controllo Enti governativi degli Stati membri UE Enti governativi degli Stati membri UE
Tipi di prodotti applicabili Vini* Vini*
✘ Vini aromatizzati* ✘ Vini aromatizzati*
✘ Bevande spiritose* ✘ Bevande spiritose*
Altri prodotti agricoli e alimentari* Altri prodotti agricoli e alimentari*

Requisiti per la registrazione dei prodotti

● PGI per altri prodotti agricoli e alimentari:

  1. Il prodotto deve provenire da un’area geografica specifica (località, regione o paese);

  2. La qualità o le caratteristiche del prodotto sono attribuibili principalmente a tale area geografica;

  3. Almeno una fase della produzione, trasformazione o preparazione del prodotto avviene in quell’area geografica.

● PDO per altri prodotti agricoli e alimentari:

  1. Tutte le fasi di produzione, trasformazione e preparazione avvengono nell’area geografica designata.

● PGI per il vino:

  • Almeno l’85% dell’uva deve provenire dalla zona geografica designata;

  • Tutta la vinificazione avviene nella stessa zona;

  • Le uve devono essere della specie Vitis vinifera o ibridi tra questa e altre del genere Vitis.

● PDO per il vino:

  • Il 100% dell’uva deve provenire dalla zona geografica designata;

  • Tutta la vinificazione avviene nella stessa zona;

  • Le uve devono essere della specie Vitis vinifera.


Requisiti per i nomi registrabili

● Devono indicare che un prodotto proviene da una specifica località, regione o paese.


Nomi non registrabili

  1. Nomi generici, ovvero divenuti di uso comune nell’UE per quel tipo di prodotto;

  2. Nomi omofoni di PGI/PDO registrati che possano confondere il consumatore;

  3. Nomi in conflitto con marchi noti, che potrebbero ingannare il consumatore sull’identità reale del prodotto;

  4. Nomi in conflitto con varietà vegetali o razze animali che possano ingannare sul luogo d’origine del prodotto (per PGI/PDO di altri prodotti agricoli e alimentari).


Indicazioni di registrazione

● I prodotti registrati devono riportare il logo ufficiale dell’UE PGI o PDO.


Condizioni d’uso del nome registrato

● Il prodotto deve essere conforme alle specifiche tecniche (product specification / technical file)*.


Contenuti della protezione

  1. È vietato usare commercialmente, direttamente o indirettamente, il nome registrato se il prodotto o l’ingrediente non soddisfa le specifiche;

  2. È vietato l’uso su prodotti comparabili che non rispettano le specifiche;

  3. È vietato l’uso scorretto, imitativo o suggestivo del nome, anche se viene indicata l’origine reale del prodotto;

  4. È vietata la traduzione o traslitterazione del nome registrato, o l’aggiunta di pronuncia;

  5. È vietato aggiungere espressioni come “stile”, “tipo”, “metodo”, “imitazione”, “gusto”, “simile”, “origine” ecc.;

  6. È vietato fornire indicazioni false o fuorvianti sull’origine, provenienza, natura o qualità principale del prodotto sull’etichetta, imballaggio, materiali pubblicitari o documentazione;

  7. È vietata qualsiasi altra pratica che possa fuorviare il consumatore sull’origine autentica del prodotto;

  8. I nomi registrati non possono diventare nomi generici all’interno dell’UE.


Note

Vino: definito nell’allegato II, parte IV, del Regolamento (UE) n. 1308/2013; categorie specifiche nell’allegato I, parte XII dello stesso regolamento.

Vini aromatizzati: definizione e classificazione all’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 251/2014.

Bevande spiritose: definite all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 110/2008; categorie specifiche nell’allegato II dello stesso.

Altri prodotti agricoli e alimentari: definiti all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; categorie specifiche nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e nell’allegato I dello stesso regolamento.

Product specification / Technical file: documenti che stabiliscono i criteri da rispettare per ciascun prodotto. Devono essere presentati al momento della domanda di registrazione, secondo quanto previsto dai seguenti regolamenti:
– Vino: Articolo 94 del Regolamento (UE) n. 1308/2013
– Vini aromatizzati: Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 251/2014
– Bevande spiritose: Articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008
– Altri prodotti agricoli e alimentari: Articoli 7 e 19 del Regolamento (UE) n. 1151/2012

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