Il rapporto tra PGI/PDO e i marchi commerciali
● Se un PGI/PDO è stato prima presentato e registrato, allora un marchio che possa violare tale PGI/PDO registrato non può essere registrato né utilizzato. Se è già stato registrato, dovrebbe essere dichiarato nullo.
● Tuttavia, se l’uso di un marchio potrebbe violare un PGI/PDO registrato, ma tale marchio è stato ottenuto in buona fede nell’UE prima della presentazione della domanda di registrazione del PGI/PDO, o ha acquisito notorietà tramite l’uso, esso può continuare ad essere utilizzato.
Situazione generale dei PGI/PDO nell’Unione Europea
PGI (Indicazione Geografica Protetta) | PDO (Denominazione di Origine Protetta) | |
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Autorità di registrazione | Commissione Europea | Commissione Europea |
Autorità di controllo | Enti governativi degli Stati membri UE | Enti governativi degli Stati membri UE |
Tipi di prodotti applicabili | Vini* | Vini* |
✘ Vini aromatizzati* | ✘ Vini aromatizzati* | |
✘ Bevande spiritose* | ✘ Bevande spiritose* | |
Altri prodotti agricoli e alimentari* | Altri prodotti agricoli e alimentari* |
Requisiti per la registrazione dei prodotti
● PGI per altri prodotti agricoli e alimentari:
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Il prodotto deve provenire da un’area geografica specifica (località, regione o paese);
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La qualità o le caratteristiche del prodotto sono attribuibili principalmente a tale area geografica;
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Almeno una fase della produzione, trasformazione o preparazione del prodotto avviene in quell’area geografica.
● PDO per altri prodotti agricoli e alimentari:
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Tutte le fasi di produzione, trasformazione e preparazione avvengono nell’area geografica designata.
● PGI per il vino:
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Almeno l’85% dell’uva deve provenire dalla zona geografica designata;
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Tutta la vinificazione avviene nella stessa zona;
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Le uve devono essere della specie Vitis vinifera o ibridi tra questa e altre del genere Vitis.
● PDO per il vino:
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Il 100% dell’uva deve provenire dalla zona geografica designata;
-
Tutta la vinificazione avviene nella stessa zona;
-
Le uve devono essere della specie Vitis vinifera.
Requisiti per i nomi registrabili
● Devono indicare che un prodotto proviene da una specifica località, regione o paese.
Nomi non registrabili
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Nomi generici, ovvero divenuti di uso comune nell’UE per quel tipo di prodotto;
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Nomi omofoni di PGI/PDO registrati che possano confondere il consumatore;
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Nomi in conflitto con marchi noti, che potrebbero ingannare il consumatore sull’identità reale del prodotto;
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Nomi in conflitto con varietà vegetali o razze animali che possano ingannare sul luogo d’origine del prodotto (per PGI/PDO di altri prodotti agricoli e alimentari).
Indicazioni di registrazione
● I prodotti registrati devono riportare il logo ufficiale dell’UE PGI o PDO.
Condizioni d’uso del nome registrato
● Il prodotto deve essere conforme alle specifiche tecniche (product specification / technical file)*.
Contenuti della protezione
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È vietato usare commercialmente, direttamente o indirettamente, il nome registrato se il prodotto o l’ingrediente non soddisfa le specifiche;
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È vietato l’uso su prodotti comparabili che non rispettano le specifiche;
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È vietato l’uso scorretto, imitativo o suggestivo del nome, anche se viene indicata l’origine reale del prodotto;
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È vietata la traduzione o traslitterazione del nome registrato, o l’aggiunta di pronuncia;
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È vietato aggiungere espressioni come “stile”, “tipo”, “metodo”, “imitazione”, “gusto”, “simile”, “origine” ecc.;
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È vietato fornire indicazioni false o fuorvianti sull’origine, provenienza, natura o qualità principale del prodotto sull’etichetta, imballaggio, materiali pubblicitari o documentazione;
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È vietata qualsiasi altra pratica che possa fuorviare il consumatore sull’origine autentica del prodotto;
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I nomi registrati non possono diventare nomi generici all’interno dell’UE.
Note
● Vino: definito nell’allegato II, parte IV, del Regolamento (UE) n. 1308/2013; categorie specifiche nell’allegato I, parte XII dello stesso regolamento.
● Vini aromatizzati: definizione e classificazione all’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 251/2014.
● Bevande spiritose: definite all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 110/2008; categorie specifiche nell’allegato II dello stesso.
● Altri prodotti agricoli e alimentari: definiti all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; categorie specifiche nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e nell’allegato I dello stesso regolamento.
● Product specification / Technical file: documenti che stabiliscono i criteri da rispettare per ciascun prodotto. Devono essere presentati al momento della domanda di registrazione, secondo quanto previsto dai seguenti regolamenti:
– Vino: Articolo 94 del Regolamento (UE) n. 1308/2013
– Vini aromatizzati: Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 251/2014
– Bevande spiritose: Articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008
– Altri prodotti agricoli e alimentari: Articoli 7 e 19 del Regolamento (UE) n. 1151/2012